Sez. L, Sentenza n. 6939 del 07/04/2015 (Rv. 635305 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali già optanti per il trattamento C.P.D.E.L. ex legge n. 698 del 1975 - Trattamento di fine rapporto - Diritto all'indennità di anzianità - Sussistenza - Diritto alla indennità di buonuscita per il periodo O.N.M.I. - Esclusione - "Ius superveniens" - Ininfluenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
Ai dipendenti O.N.M.I., già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., spetta, in base all'art. 9 della legge 28 dicembre 1975, n. 698, a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo trascorso alle dipendenze dell'ente di provenienza, solamente l'indennità di anzianità e non anche l'indennità di buonuscita, la cui corresponsione è stata mantenuta per i soli dipendenti "non optanti". Né rileva, lo "ius superveniens" introdotto dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 - che ha modificato, anche nei confronti degli ex dipendenti dell'Opera, le modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio, prevedendo per essi l'erogazione dell'indennità premio di servizio sia per il periodo prestato presso l'ente locale sia per quello anteriore presso l'ente di provenienza - che non è applicabile ai lavoratori transitati agli enti locali e cessati dal servizio prima della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)