Sez. L, Sentenza n. 5028 del 11/03/2004 (Rv. 571020 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali già optanti per il trattamento C.P.D.E.L. ex legge n. 698 del 1975 - Trattamento di fine rapporto - Diritto alla indennità di buonuscita per il periodo O.N.M.I. - Esclusione - Diritto alla sola indennità di anzianità - Sussistenza - "Ius superveniens" previsto dall'art.6 legge n. 482 del 1988 - Retroattività - Esclusione - Domanda di restituzione delle trattenute operate dall'ONMI per tale indennità - Legittimazione passiva dell'INADEL (sostituito dall'INPDAP) - Esclusione - Del Ministero del tesoro (oggi, dell'economia) - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
Ai dipendenti dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., spetta, come trattamento di fine rapporto e con riferimento al periodo trascorso alle dipendenze dell'ente di provenienza, in base al rinvio formale alle norme regolamentari già emanate dal soppresso ente pubblico non economico, operato dall'art. 9 della legge n. 698 del 1975, e in particolare in applicazione degli artt. 2 e 4 del regolamento per il trattamento di quiescenza dei dipendenti, solamente l'indennità di anzianità e non anche l'indennità di buonuscita, la cui corresponsione è stata mantenuta ai soli dipendenti "non optanti", senza che rilevi lo "ius superveniens" costituito dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 - che ha modificato, anche nei confronti degli ex dipendenti dell'ONMI, le modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio, prevedendo per essi l'erogazione dell'indennità premio di servizio sia per il periodo prestato presso l'ente locale sia per quello anteriore prestato presso l'ente di provenienza, con il conseguente obbligo dell'Inadel di versare agli interessati l'eventuale eccedenza di cui al comma quarto dello stesso articolo -, non applicabile agli ex dipendenti dell'ONMI transitati agli enti locali e cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore di detta norma, il cui sesto (ed ultimo) comma non richiama il precedente quinto comma, relativo alla liquidazione dell'indennità premio di servizio, compreso il versamento dell'eventuale eccedenza suindicata.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)