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Sez. 1, Sentenza n. 428 del 05/02/1975 (Rv. 373695 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - ABBANDONO - DELLE MERCI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - INABILITA DELLA NAVE ALLA NAVIGAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373695-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - ABBANDONO - DELLE MERCI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - INABILITA DELLA NAVE ALLA NAVIGAZIONE - NOZIONE.*

In tema di Assicurazione marittima di merci, ai fini della legittimita dell'abbandono delle merci all'assicuratore nel caso previsto dall' art 541 lettera C) del codice della navigazione (come in quello previsto dal corrispondente art 632 n 5 dell'abrogato codice di commercio), e necessario che la nave su cui le merci sono caricate, se non sia addirittura perduta, sia divenuta inabile alla navigazione, e che l'innavigabilita raggiunga un certo grado: il quale e espresso nella Forma generica dell'innavigabilita assoluta e non riparabilita dal codice della navigazione (attraverso il riferimento all'art 540 lettera a), ed era indicato dal codice di commercio anche con la precisazione del limite di spesa oltre il quale la nave doveva ritenersi non riparabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 541, Cod. Commerc. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)