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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15254 del 04/06/2019 (Rv. 654271 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Sottrazione internazionale di minore- Ascolto del minore da parte del giudice - Domanda proposta oltre l'anno - Valutazione della integrazione nel nuovo ambiente.
Stato
decisa il 2019-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654271-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In materia di sottrazione internazionale di minore, l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art.315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Stasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003) essendo finalizzato ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata ex art. 12, comma 2, della medesima Convenzione oltre l'anno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 20/03/2003 num. 77, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12 com. 2, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)