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Sez. 1, Sentenza n. 17341 del 31/08/2015 (Rv. 636643 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Carattere di indispensabilità - Obbligo di espressa motivazione - Sussistenza - Ragioni dell'indispensabilità - Onere di allegazione a cura della parte che tali prove chiede di produrre - Verifica del giudice d'appello.
Stato
decisa il 2015-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636643-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di giudizio di appello, l'art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame - tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza - di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)