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Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 21/05/1971 (Rv. 351874 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - COSTITUENTE NATURALE SVILUPPO DEL PRECEDENTE QUADRO PATOLOGICO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351874-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - COSTITUENTE NATURALE SVILUPPO DEL PRECEDENTE QUADRO PATOLOGICO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

Ferma restando la necessita di rimanere nel quadro clinico e sintomatico delle infermita a suo tempo denunciate, qualora si sia verificato un aggravamento dell'invalidita per evoluzione di quelle medesime infermita che, secondo i canoni della scienza sanitaria, costituisca il naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, il giudice ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto delle suddette infermita, deriva alla capacita di guadagno, con la conseguenza che, quando il grado di invalidita pensionabile venga a verificarsi e ad essere accertato solo durante il procedimento giudiziario, la pensione dovra decorrere soltanto dal primo giorno del del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate. (Conf 3197'69, mass n 343191).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)