Sez. 2, Sentenza n. 555 del 24/02/1972 (Rv. 356569 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - PENSIONE - SPETTANZA - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA - PENSIONE - SPETTANZA - DECORRENZA.*
L'aggravamento dell'invalidita psico-fisica sopravvenuto nel corso del giudizio per la naturale evoluzione delle condizioni patologiche denunziate all' INPS dall'assicurato deve essere preso in esame dal giudice e valutato per stabilire l'incidenza attuale dell'invalidita sulla capacita di guadagno del lavoratore in osservanza del principio che le condizioni dell'Azione devono sussistere al momento della decisione: pertanto, se a seguito dell'aggravamento lo stato invalidante abbia raggiunto i limiti legali, il diritto alla pensione di invalidita deve essere riconosciuto con decorrenza dal mese successivo all'accertamento contenzioso, anziche dalla data di presentazione della domanda. (Conf 1777'71, mass n 352276; 1517'71, mass n 351874).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)