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Sez. 5, Sentenza n. 6310 del 10/03/2008 (Rv. 602157 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Assenza di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato - Necessità - Inderogabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602157-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA indebitamente versata, l'art. 38 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede il diritto dei soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della CEE al rimborso dell'imposta soltanto nel caso in cui essi siano privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del medesimo d.P.R.; ne consegue che, nel caso di servizi oggetto di cessione alla casa madre (società con sede all'estero) da parte della filiale italiana (autonomo soggetto passivo IVA e sede secondaria), non spetta alla prima (cessionaria) alcuna facoltà quanto al predetto rimborso, tanto più che solo il prestatore (cedente), unico abilitato alla richiesta, va considerato debitore dell'imposta nei confronti delle autorità tributarie, fatta salva la possibile azione civilistica di ripetizione dell'indebito esercitabile dal destinatario nei confronti del prestatore.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)