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Sez. 5, Sentenza n. 4639 del 08/03/2004 (Rv. 570858 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38 ter del dPR n. 633 del 1972 - Condizioni - Assenza di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ex art. 17 del medesimo dPR - Necessità - Inderogabilità.
Stato
decisa il 2004-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570858-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, l'art. 38 ter del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. 19 giugno 2002, n. 191), prevede il diritto dei soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della CEE al rimborso dell'imposta soltanto nel caso in cui essi siano privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del medesimo dPR. La chiara formulazione della norma, nel senso della previsione del rimborso esclusivamente in presenza della citata condizione negativa, non consente di ritenere che la condizione stessa sia richiesta solo nel caso di operazioni di acquisto concluse in Italia attraverso la sede secondaria e non anche nell'ipotesi (come quella di specie) in cui l'operazione sia svolta dalla sede secondaria, come autonomo soggetto passivo IVA, in favore della casa madre.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)