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Sez. 2, Sentenza n. 3127 del 14/01/2003 Cc. (dep. 22/01/2003) Rv. 224333 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento in camera di consiglio ex art. 666 c.p.p. - Parti interessate -Individuazione -Criteri.
Stato
decisa il 2003-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224333-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento di esecuzione, l'art. 666, comma 4 cod. proc. pen. prevede che l'udienza camerale si svolga con la presenza necessaria del difensore dell'"interessato", oltre che del pubblico ministero; a tal fine, una volta che il giudice abbia delibato in ordine alla necessaria partecipazione di soggetti diversi dal condannato al procedimento di esecuzione, la condizione di "interessato" non può derivare dalla maggiore o minore "pregnanza" dell'interesse che la parte abbia effettivamente alla decisione, derivante dalla sua posizione processuale. Concretizza, quindi, una ipotesi di nullità assoluta, sanzionata in base all'art. 178 cod. proc. pen. l'omessa designazione di un difensore d'ufficio agli altri interessati che ne erano privi e la mancata partecipazione dei medesimi difensori all'udienza camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)