Sez. 3, Sentenza n. 4866 del 02/10/1984 (Rv. 436778 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ERRONEITÀ - VALIDITÀ DEL RICORSO - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - ERRONEITÀ - VALIDITÀ DEL RICORSO - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il requisito dell'indicazione delle parti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione dall'art. 366 n. 2 cod. proc. civ., deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dal precedente art. 163 n. 2 per l'atto di citazione e, pertanto, l'errore inficiante l'indicazione della parte contro cui l'impugnazione è rivolta non incide sulla validità dell'atto quando dal contesto di questo sia agevole identificare con certezza tale parte. (V 510/81, mass n 410987; (V 4101/80, mass n 408006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)