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Sez. L, Sentenza n. 11449 del 03/11/1995 (Rv. 494512 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Soggetto impugnante apparentemente diverso da quello costituito in primo grado - Procura conferita allo stesso difensore di entrambi i soggetti - Accertamenti conseguenti del giudice del merito - Funzione - Riconoscibilità di un errore materiale e conseguimento dello scopo rivelato dalla costituzione dell'appellato - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494512-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Qualora il soggetto che ha proposto l'impugnazione sia apparentemente diverso da quello costituito in primo grado, ma debba escludersi l'inesistenza dell'atto di impugnazione per difetto di valida procura essendo il difensore legittimato a rappresentare entrambi i detti soggetti (come nel caso di appello proposto dall'Avvocatura dello Stato in nome di un'istituzione universitaria diversa da quella che è stata parte del precedente grado di giudizio) il giudice di merito al fine di decidere circa la validità dell'impugnazione non può omettere di valutare gli elementi che rendano riconoscibile l'eventuale errore materiale nella stesura dell'atto (quali la circostanza che questo riproduca l'integrale testo della sentenza impugnata con l'esatta indicazioni delle parti del processo) né può ritenere la nullità dell'impugnazione per difetto di requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo quando quest'ultimo sia da considerare conseguito per l'intervenuta costituzione della parte appellata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)