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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11209 del 09/05/2018 (Rv. 648682 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società a capitale misto - Contributi - Esonero dal pagamento - Esclusione - Art. 10 del d.lgs. n. 148 del 2015 - Natura ricognitiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648682-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Le società partecipate a capitale misto, in quanto erogatrici di servizi al pubblico in regime di concorrenza, non beneficiano del regime di esenzione dagli obblighi contributivi per cassa integrazione ordinaria, straordinaria e mobilità, già previsto per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.l. C.P.S. n. 869 del 1947, senza che possa invocarsi in senso contrario il disposto di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 148 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, laddove prescrive che i correlati obblighi contributivi riguardano anche "le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica", in quanto detta norma non ha introdotto disposizioni innovative rispetto al passato, ma ha valenza meramente ricognitiva dell'esistente e di sistemazione della materia.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)