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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26016 del 29/12/2015 (Rv. 638061 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società partecipate a capitale misto - Esonero contributivo di cui all'art. 3 del d.lgs. C.p.S. n. 869 del 1947, "ratione temporis" vigente - Inapplicabilità - Fondamento - Nuova disciplina introdotta con il d.lgs. n. 148 del 2015 - Incidenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638061-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Le società partecipate a capitale misto non beneficiano dell'esonero dall'obbligo contributivo per la cassa integrazione straordinaria ed ordinaria di cui all'art. 3 del d.lgs. C.p.S. n. 869 del 1947, abrogato ma "ratione temporis" vigente, che resta riservato alle imprese industriali degli enti pubblici a partecipazione totalitaria, senza che assuma rilievo la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 148 del 2015, che ha introdotto un sistema di ammortizzatori sociali nuovo, unitario ed autonomo rispetto a quello previgente, avendo il legislatore ridefinito i criteri di concessione ed utilizzo della cassa integrazione, con semplificazione delle procedure burocratiche ed introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese che ricorrono all'integrazione salariale, a carico delle quali è previsto un contributo aggiuntivo, sicché da essa non possono trarsi, neppure in via interpretativa, indicazioni sulla portata della normativa abrogata.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 15/09/2015 num. 148 art. 10, Decreto Legisl. 15/09/2015 num. 148 art. 20, Decreto Legisl. 15/09/2015 num. 148 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)