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Sez. L, Sentenza n. 3250 del 16/05/1986 (Rv. 446248 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446248-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Un contratto collettivo postcorporativo non reso efficace erga omnes non può essere sottoposto a diretto esame interpretativo della Corte di Cassazione, alla quale possono essere denunziati soltanto gli eventuali vizi, logici o giuridici, di motivazione o le violazioni dei canoni legali di interpretazione in cui sia incorso il giudice del merito nel compiere l'indagine ermeneutica a lui istituzionalmente riservata, a condizione, peraltro, che la deduzione del ricorrente non sia generica, ma contenga la indicazione precisa e specifica dei canoni che si assumono violati. (Conf 4921/85, mass n 442297; (Conf 1159/83, mass n 425946; (Conf 2368/80, mass n 406063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)