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Sez. 2 - , Sentenza n. 25830 del 14/10/2019 (Rv. 655464 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Minimi tariffari ex art. 24 della l. n. 794 del 1942 - Rinuncia - Ammissibilità - Condizioni - Conclusione di convenzione in deroga ai minimi - Rinuncia “in re ipsa” - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655464-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

La rinuncia dell'avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari inderogabili ex art. 24 I. n. 794 del 1942 postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell'oggetto della rinuncia medesima e si risolve in una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso in misura inferiore ai minimi; cosicché detta rinuncia, pur potendo manifestarsi per fatti concludenti, non può ravvisarsi "in re ipsa" nel fatto stesso della conclusione della convenzione che direttamente o indirettamente deroga a tali minimi.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)