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Sez. L, Sentenza n. 9687 del 17/09/1991 (Rv. 473895 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Esame di nuovi testimoni | Indicati da testi escussi - Ordini di audizione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Carattere assoluto.
Stato
decisa il 1991-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473895-01

Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Esame di nuovi testimoni

A norma dell'art. 257 cod. proc. civ. - che è applicabile anche in grado di appello con riguardo a testi già assunti in primo grado - il giudice può disporre l'audizione di persone alle quali abbia fatto riferimento qualcuno dei testi escussi, indipendentemente dalla circostanza che la parte abbia avuto o no la possibilità di indicarle, e l'esercizio (o il mancato esercizio) di detta facoltà, che costituisce estrinsecazione di un potere istruttorio discrezionale, non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)