Sez. L, Sentenza n. 9687 del 17/09/1991 (Rv. 473895 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Esame di nuovi testimoni | Indicati da testi escussi - Ordini di audizione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Carattere assoluto.
Prova civile - Testimoniale - Esame dei testimoni - Esame di nuovi testimoni
A norma dell'art. 257 cod. proc. civ. - che è applicabile anche in grado di appello con riguardo a testi già assunti in primo grado - il giudice può disporre l'audizione di persone alle quali abbia fatto riferimento qualcuno dei testi escussi, indipendentemente dalla circostanza che la parte abbia avuto o no la possibilità di indicarle, e l'esercizio (o il mancato esercizio) di detta facoltà, che costituisce estrinsecazione di un potere istruttorio discrezionale, non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)