Sez. L, Sentenza n. 2716 del 22/03/1994 (Rv. 485841 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - In genere | Escussione in appello di testimoni indicati e depennati per riduzione della lista in primo grado - Ammissibilità - Ammissione d'ufficio di testi cosiddetti di riferimento - Liceità.
Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - In genere
Il principio di unità e infrazionabilità della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non impedisce al giudice di avvalersi delle facoltà di ordinare "ex officio" la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)