diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2716 del 22/03/1994 (Rv. 485841 - 01)

Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - In genere | Escussione in appello di testimoni indicati e depennati per riduzione della lista in primo grado - Ammissibilità - Ammissione d'ufficio di testi cosiddetti di riferimento - Liceità.
Stato
decisa il 1994-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485841-01

Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - In genere

Il principio di unità e infrazionabilità della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non impedisce al giudice di avvalersi delle facoltà di ordinare "ex officio" la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)