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Sez. 3, Sentenza n. 1881 del 11/12/1987 Ud. (dep. 12/02/1988) Rv. 177575 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ART. 171 COD. PROC. PEN. - DEPOSITO DELL'ATTO IN CANCELLERIA - PREVIA RICERCA DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ - PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 171, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN. - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177575-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - ART. 171 COD. PROC. PEN. - DEPOSITO DELL'ATTO IN CANCELLERIA - PREVIA RICERCA DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ - PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 171, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN. - PRESUPPOSTO.*

Alla stregua dell'art. 171 cod. proc. pen., la ricerca dell'imputato nel luogo indicato o nel domicilio eletto è sempre indispensabile, per ciascuna comunicazione, prima del deposito dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente, indipendentemente dall'esito che la suddetta ricerca abbia conseguito per le notificazioni precedenti, giacché la regolare Costituzione del rapporto processuale è subordinata all'integrale rispetto degli adempimenti previsti. Invece il presupposto necessario per la regolarità della notificazione di cui all'ultimo comma dello stesso art. 171 cod. proc. pen. non è la ricerca dell'imputato o delle persone indicate nel luogo dichiarato o nel domicilio eletto, bensì l'accertamento della intervenuta impossibilità di effettuare la notificazione attraverso tale ricerca.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)