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Sez. 2 - , Sentenza n. 25894 del 15/12/2016 (Rv. 642162 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Eccezione d'inadempimento da parte del cliente - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642162-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI

L'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inadempiente la condotta dell'avvocato, consistita nella mancata presenza all'udienza di ammissione dei mezzi di prova e nell'omessa produzione di un documento attestante le spese mediche sostenute, in quanto la mera assenza all'udienza di ammissione dei mezzi di prova non implica alcuna rinuncia implicita alle deduzioni istruttorie, formulate negli atti introduttivi o nelle appendici scritte dell'udienza di trattazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)