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Sez. 2, Sentenza n. 11304 del 05/07/2012 (Rv. 623151 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Eccezione d'inadempimento da parte del cliente - Legittimità - Condizioni - Fattispecie relativa ad omessa citazione testimoniale.
Stato
decisa il 2012-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623151-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI

L'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale (nella specie, omettendo di citare un testimone), purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del cliente, essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la "chance" di vittoria in giudizio (nella specie, essendo comunque avvenuta l'audizione del testimone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)