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Sez. 3, Sentenza n. 1834 del 14/02/1992 (Rv. 475728 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini | Disdetta nulla per mancata specificazione del motivo del diniego - Rinnovazione prima dell'accertamento giudiziale della nullità - Legittimità - Promovimento sulla base della stessa di un nuovo autonomo giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475728-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Diniego di rinnovazione alla prima scadenza - Modalità, forme e termini

La disdetta alla prima scadenza del contratto di locazione per uso non abitativo, nulla per la mancata specificazione del motivo, tra quelli tassativamente indicati dall'art. 29 della legge sull'equo canone, può essere validamente rinnovata, anche prima dell'accertamento giudiziale del vizio della prima disdetta, con un nuovo atto contenente l'indicazione dei motivi in precedenza omessi o non sufficientemente indicati, ed essere posta a fondamento di una autonoma domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)