diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23553 del 06/11/2009 (Rv. 610786 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Disdetta intimata alla prima scadenza senza motivazione del diniego di rinnovo - Conseguenze - Inammissibilità del procedimento per convalida - Intervenuta rinnovazione della disdetta motivata prima dell'udienza per l'eventuale convalida - Efficacia in tale procedimento - Esclusione - Utilizzabilità per una successiva domanda giudiziale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610786-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

La disdetta, alla prima scadenza, di un contratto di locazione per uso non abitativo è nulla se manca dell'indicazione delle ragioni poste dal locatore a fondamento del diniego di rinnovo, con la conseguenza che la domanda di risoluzione (nelle forme del procedimento per convalida) fondata su tale disdetta priva di motivazione non può essere accolta, nemmeno nel caso in cui il locatore abbia provveduto a rinnovare la disdetta, prima dell'udienza fissata per l'eventuale convalida, con una lettera conforme alle prescrizioni di legge, la quale potrà essere, tuttavia, posta a fondamento di una successiva ed autonoma domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)