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Sez. 3, Sentenza n. 3763 del 13/06/1980 (Rv. 407603 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PROPOSTA CONTRO UNA PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - TERMINI PERENTORI EX ARTT 325 E 327 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407603-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PROPOSTA CONTRO UNA PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - TERMINI PERENTORI EX ARTT 325 E 327 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

Il principio, secondo cui la parte contro cui e stata proposta impugnazione puo a sua volta proporre impugnazione incidentale tardiva, vale solo riguardo alle impugnazioni incidentali vere e proprie, ossia a quelle rivolte contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione principale, mentre ne sono escluse le altre impugnazioni che vengono proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante, quale e quella diretta contro una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale e che debbono essere proposte nei termini perentori fissati dagli artt 325 e 327 cod proc civ. (V 1838/78, mass n 391225; (V 2591/76, mass n 381385).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)