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Sez. 1, Sentenza n. 1246 del 21/02/1984 (Rv. 433388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PROPOSTA CONTRO UNA PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - TERMINI PERENTORI EX ARTT. 325 E 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE PROPOSTA CONTRO UNA PARTE DIVERSA DALL'IMPUGNANTE PRINCIPALE - TERMINI PERENTORI EX ARTT. 325 E 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

Il principio secondo cui la parte contro la quale è stata proposta impugnazione può, a sua volta, proporre impugnazione incidentale tardiva vale solo riguardo alle impugnazioni incidentali vere e proprie, ossia a quelle rivolte contro la stessa parte che ha proposto l'impugnazione principale, mentre ne sono escluse le altre impugnazioni che vengono proposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante, quale è quella diretta contro una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale e che debbono essere proposte nei termini perentori fissati dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., eccettuata l'ipotesi di cause inscindibili o tra loro interdipendenti. (V 179/83, mass n 417867 sull'ultima parte; (Conf 3763/80, mass n 407603 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)