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Sez. 5, Sentenza n. 7342 del 19/03/2008 (Rv. 602563 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Sequestro conservativo - Procedimento - Mancata audizione della parte - Rilievo in appello - Conseguenze - Regressione del giudizio in primo grado - Esclusione - Obbligo del giudice di appello di decidere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602563-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario il vizio della decisione di primo grado, consistente nell'avere omesso la previa audizione delle parti nel procedimento di autorizzazione del sequestro conservativo in favore della Amministrazione finanziaria, non incidendo sulla integrità del contraddittorio, non rientra fra quelli tassativamente indicati dall' art. 59 lett.b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale presupposto per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente; esso comporta, invece, la necessità per il giudice d'appello che lo rilevi di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza a che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di rilevanza costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)