Sez. 3, Sentenza n. 13426 del 20/07/2004 (Rv. 574699 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado - Regressione del giudizio in primo grado - Esclusione - Obbligo del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma che comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)