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Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 18/02/2016 (Rv. 639074 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Rivalutazione monetaria - Richiesta dell'ulteriore risarcimento per ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria - Ammissibilità - Condizioni - Onere di allegazione della prova.
Stato
decisa il 2016-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639074-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La liquidazione del danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito remunerativi investimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)