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Sez. 3, Sentenza n. 22347 del 24/10/2007 (Rv. 599829 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Debiti di valore - Reintegrazione economica del creditore - Necessità - Rivalutazione monetaria o liquidazione in valori monetari attuali - Possibile inferiorità rispetto alla remuneratività media del denaro - Danno da ritardo - Onere probatorio - Spettanza al creditore - Criteri - Interessi compensativi - Automatico riconoscimento - Esclusione - Fondamento - Motivazione del giudice di merito in caso di mancato riconoscimento degli interessi compensativi - Solo in presenza di specifica allegazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599829-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)