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Sez. U, Sentenza n. 23302 del 16/11/2016 (Rv. 641658 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Riscossione delle imposte - Società concessionaria del servizio - Fallimento - Somme riscosse e depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti - Domanda del curatore di accertamento di spettanza alla massa - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641658-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici e del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento. Ne consegue che, allorquando tale società, cessato il rapporto concessorio, sia stata dichiarata fallita, la domanda con la quale il curatore chiede l'accertamento della spettanza alla massa fallimentare delle somme riscosse e depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l'autorità giurisdizionale deputata - in base alle norme degli artt. 13 e 44 del r.d. n. 1214 del 1934 ed alle successive di cui al d.P.R. n. 603 del 1973 ed al d.P.R. n. 858 del 1963, le quali non risultano abrogate dalla l. n. 657 del 1986 e dal successivo d.P.R. n. 43 del 1988 - alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato contabile finale di detti rapporti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 603 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Legge 04/10/1986 num. 657 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)