Sez. U, Sentenza n. 8580 del 29/05/2003 (Rv. 563710 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - IN GENERE | Riscossione delle imposte - Cessazione della concessione esattoriale - Restituzione della cauzione versata - Controversia relativa - Giurisdizione della Corte dei conti - Estesa alla connessa domanda di risarcimento danni da ritardo nello svincolo.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - IN GENERE
Quando, con la cessazione della concessione, l'esattore - il quale può qualificarsi come contabile, essendo un agente incaricato, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere danaro di spettanza dello Stato e degli enti pubblici, e del quale egli ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento -, o i suoi aventi causa, chiedono di riscuotere la cauzione versata, la riscossione può essere conseguita soltanto dopo il riscontro dei conti tra il cessato esattore e l'ente concedente, e la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti, essendo questa l'autorità giurisdizionale deputata, in base alle norme degli artt. 13 e 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e del risultato finale contabile di detti rapporti; detta giurisdizione comprende sia la cognizione del rapporto creditorio riguardante il capitale, sia quella sul danno richiesto per il ritardo nello svincolo della cauzione, trattandosi di domanda connessa alla pretesa principale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)