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Sez. U, Sentenza n. 955 del 27/03/1972 (Rv. 357228 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - RICHIESTA DI NUOVE PROVE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357228-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - RICHIESTA DI NUOVE PROVE - PRECLUSIONE.*

L'istanza per regolamento di giurisdizione puo essere proposta anche quando sia stata pronunziata una sentenza di primo grado purche detta sentenza abbia soltanto risolto la questione di giurisdizione e non abbia deciso anche nel merito. In tale caso resta, peraltro, esclusa la possibilita di produrre in Sede di regolamento nuovi documenti, in aggiunta a quelli gia prodotti davanti al giudice di merito che ha pronunciato sulla giurisdizione, ne e possibile instare per l'ammissione di prove che implicano l'espletamento di attivita istruttorie non consentite in Sede di legittimita anche se illegittimamente negate dal giudice di merito, dovendo la questione di giurisdizione essere risolta in base alle prove gia acquisite. (V 676'71 mass 350428; 1179'70 mass 346783).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)