Sez. U, Sentenza n. 676 del 10/03/1971 (Rv. 350428 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA DI PRIMO GRADO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il ricorso per regolamento di giurisdizione puo essere proposto anche quando sia stata pronunciata una sentenza di primo grado, purche, detta sentenza abbia risolto soltanto la questione di giurisdizione e non abbia anche deciso nel merito. (nella specie il giudice di merito, nel declinare la propria giurisdizione sul rilievo che alla pa spettava il potere esercitato, aveva affermato in motivazione, ma senza alcun riflesso nel dispositivo, che detto potere era stato in concreto legittimamente esercitato. Le su hanno ritenuto che detta affermazione non costituisse pronuncia di merito preclusiva del regolamento). (V 3177'69, mass n 343158' 1857'69, mass n 340974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)