Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22965 del 29/09/2017 (Rv. 646243 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - RELAZIONE TECNICA DI PARTE | - Giudizio tributario - Perizie estimative - Contenuto di allegazione difensiva - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - RELAZIONE TECNICA DI PARTE
Nel processo tributario, le perizie estimative, prodotte, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell'amministrazione, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico; ne consegue la loro producibilità nel contesto di memoria difensiva nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza pubblica di discussione della causa in appello, ex artt. 58, comma 2, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)