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Sez. 5, Ordinanza n. 23590 del 11/11/2011 (Rv. 620217 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - RELAZIONE TECNICA DI PARTE | Giudizio tributario - Nuove prove in appello - Produzione di una consulenza tecnica di parte - Ammissibilità - Fondamento - Art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Portata.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620217-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - RELAZIONE TECNICA DI PARTE

Nel processo tributario, atteso che l'art. 58, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, è ammissibile la produzione, nel predetto grado, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, di una consulenza tecnica di parte, che, costituendo semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto degli scritti difensivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)