Sez. 1, Sentenza n. 10435 del 14/05/2014 (Rv. 631227 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Pagamento da parte della banca di un assegno privo di copertura - Legittimità - Obbligo di restituzione di quanto pagato a carico del correntista - Sussistenza - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
In caso di mancanza o insufficienza di fondi sul conto corrente, la banca trattaria può legittimamente rifiutare il pagamento di un assegno. Tuttavia, ove la banca effettui il pagamento di un assegno privo di copertura, il pagamento è legittimo, perché avvenuto sulla base della convenzione di assegno e di un titolo contenente l'ordine alla banca di pagare emesso in conformità alle norme che regolano la circolazione degli assegni in favore di un soggetto munito di legittimazione cartolare, e, conseguentemente, la banca può chiedere la restituzione dell'importo al cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1271, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)