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Sez. 3, Sentenza n. 535 del 19/01/2000 (Rv. 532945 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Pagamento da parte della banca ad altra banca di un assegno privo di copertura - Pagamento avvenuto a mezzo stanza di compensazione - Indebito - Configurabilità - Esclusione - Ripetizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532945-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista - traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell'art. 1271 comma secondo cod.civ., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il prenditore dell'assegno sia una banca ed il pagamento del titolo avvenga mediante compensazione a mezzo stanza, giacché tale operazione, ove non possa, ricorrendone i presupposti, essere corretta mediante storno, produce effetti definitivi ed il pagamento in tal modo avvenuto è assoggettabile a ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., soltanto se indebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1271, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)