Sez. 1, Sentenza n. 2382 del 22/04/1981 (Rv. 413144 - 01)
STAMPA - IN GENERE - RIVENDITORE DI RIVISTE E GIORNALI - COMMERCIANTE AL MINUTO EX ART 1, SECONDO COMMA N 2, DELLA LEGGE N 426 DEL 1971 - CONFIGURABILITA - CONSEGUENTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN APPOSITO REGISTRO EX ART 2 DELLA LEGGE MEDESIMA - CONTRASTO CON GLI ARTT 41, 21 E 9 COST - ESCLUSIONE.*
STAMPA - IN GENERE - RIVENDITORE DI RIVISTE E GIORNALI - COMMERCIANTE AL MINUTO EX ART 1, SECONDO COMMA N 2, DELLA LEGGE N 426 DEL 1971 - CONFIGURABILITA - CONSEGUENTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN APPOSITO REGISTRO EX ART 2 DELLA LEGGE MEDESIMA - CONTRASTO CON GLI ARTT 41, 21 E 9 COST - ESCLUSIONE.*
L'art 1 secondo comma n 2 della legge 11 giugno 1971 n 426 sulla disciplina del commercio, il quale, al fine dell'applicazione di tale disciplina (nella specie, circa l'Obbligo di iscrizione in apposito registro, ai sensi dell'art 2 della legge medesima), qualifica come commerciante al minuto chiunque "professionalmente acquista merci e le rivende al consumatore finale", va inteso riferito a tutti coloro che svolgono attivita di intermediazione nello scambio di beni, attraverso il conseguimento del potere di disporne, per poi trasferirli ai consumatori mediante corrispettivo, e, quindi, anche al rivenditore di riviste e giornali, anche se questi ottiene detto potere per mezzo di contratti estimatori con gli editori. Tale principio manifestamente non pone l'indicata norma in contrasto con gli artt 41, 21 e 9 della Costituzione, atteso che i limiti derivanti all'attivita di rivendita di giornali e riviste, per effetto della applicazione della disciplina del commercio, rientrano fra quelli che la Costituzione medesima consente nella regolamentazione della iniziativa economica privata, e non comportano alcuna interferenza sulla liberta di espressione del pensiero a mezzo stampa o di promuovimento della cultura.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Costituzione art. 21, Costituzione art. 41, Legge 11/06/1971 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)