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Sez. 1, Sentenza n. 5816 del 03/07/1987 (Rv. 454208 - 01)

STAMPA - IN GENERE - RIVENDITORE DI RIVISTE E GIORNALI - COMMERCIANTE AL MINUTO EX ART. 1, SECONDO COMMA N. 2, DELLA LEGGE N. 426 DEL 1971 - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN APPOSITO REGISTRO EX ART. 2 DELLA LEGGE MEDESIMA - AUTORIZZAZIONE COMUNALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454208-01

STAMPA - IN GENERE - RIVENDITORE DI RIVISTE E GIORNALI - COMMERCIANTE AL MINUTO EX ART. 1, SECONDO COMMA N. 2, DELLA LEGGE N. 426 DEL 1971 - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN APPOSITO REGISTRO EX ART. 2 DELLA LEGGE MEDESIMA - AUTORIZZAZIONE COMUNALE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*

La vendita di giornali e riviste è soggetta alla normativa di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e pertanto impone allo edicolante l'Obbligo di iscriversi al R.e.C. e di munirsi dell'autorizzazione comunale. (Conf 2957/81, mass n 413504; (Conf 2382/81, mass n 413144).*

Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)