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Sez. 3, Sentenza n. 2813 del 16/07/1975 (Rv. 376834 - 01)

ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE DELLA AZIONE PROMOSSA DAL DANNEGGIATO - NECESSITA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE - SUSSISTENZA - OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE - CONSEGUENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376834-01

ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALL'ASSICURATORE DELLA AZIONE PROMOSSA DAL DANNEGGIATO - NECESSITA - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO - OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE - SUSSISTENZA - OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE - CONSEGUENZA - SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Nell'Assicurazione della responsabilita civile, la comunicazione all'assicuratore dell'Azione promossa dal terzo contro l'assicurato per il risarcimento dei danni va fatta anche quando sia stata domandata in giudizio la condanna generica al risarcimento dei danni. In Mancanza di tale comunicazione, non si verifica la sospensione, ai sensi del quarto comma dell'art 2952 cod civ, del corso della prescrizione del diritto all'indennizzo spettante all'assicurato nei confronti dell'assicuratore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)