Sez. 1, Sentenza n. 1225 del 19/02/1990 (Rv. 465408 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE DI CREDITI COMMERCIALI - PLURALITÀ DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE - INADEMPIMENTO RELATIVO AD UN SINGOLO CONTRATTO - EFFETTI SUGLI ALTRI CONTRATTI - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - ASSICURAZIONE DI CREDITI COMMERCIALI - PLURALITÀ DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE - INADEMPIMENTO RELATIVO AD UN SINGOLO CONTRATTO - EFFETTI SUGLI ALTRI CONTRATTI - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione dei crediti commerciali, qualora il rapporto si articoli in una "convenzione-quadro", la quale preveda, in relazione ad ogni nuova esposizione creditoria dell'assicurato verso terzi, una comunicazione dell'assicurato medesimo ed una accettazione della assunzione del relativo rischio da parte dell'assicuratore, si configura una pluralità di contratti assicurativi, per ciascuna operazione commerciale, senza che rilevi che la suddetta comunicazione sia obbligatoria e che il premio per l'Assicurazione del singolo credito vada commisurato all'ammontare complessivo di tutte le operazioni. Ne consegue che l'inadempimento dell'assicurato, in ordine al corrispettivo dovuto per la copertura di un credito, non può implicare, in difetto di specifico patto, la liberazione o la sospensione degli impegni di garanzia dello assicuratore inerenti agli altri crediti. (V 2142/82, mass n 420016; (V 4621/77, mass n 388226).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)