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Sez. 1, Sentenza n. 2142 del 07/04/1982 (Rv. 420016 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO TRA ASSICURATORE E CREDITORE MIRANTE A COPRIRE IL DANNO CONSEGUENTE ALL'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - ASSICURAZIONE DEL CREDITO - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420016-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO TRA ASSICURATORE E CREDITORE MIRANTE A COPRIRE IL DANNO CONSEGUENTE ALL'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - ASSICURAZIONE DEL CREDITO - CONFIGURABILITÀ - DIFFERENZE RISPETTO ALL'ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA.*

Va qualificato Assicurazione del credito, e soggiace alla disciplina prevista dagli artt. 1892 e segg. cod. civ., il contratto che viene concluso dall'assicuratore con il creditore, cioè proprio con il soggetto il quale sopporta il rischio del sinistro ravvisabile nel fatto futuro ed incerto di un terzo (inadempimento del debitore), e che mira a coprirne il danno conseguente. Configura, invece, un'Assicurazione fideiussoria, con prevalenza della causa propria del contratto di fideiussione, la convenzione tra assicuratore e debitore, con cui quest'ultimo "assicura" un fatto proprio e volontario, cioè il fatto del suo inadempimento, nei confronti di un terzo beneficiario (il creditore), e l'assicuratore promette, non già l'indennizzo di un danno, ma semplicemente di sostituirsi al debitore nell'adempimento, usufruendo o meno del beneficium excussionis, ed anche indipendentemente dal pagamento del premio. (V 3457/81, mass n 414054; (V 6152/79, mass n 402862; (V 1292/78, mass n 390658).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)