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Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015 (Rv. 635319 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Liquidazione - Omnicomprensività - Necessità - Illecito plurioffensivo - Pluralità di liquidazioni - Ammissibilità - Fattispecie in tema di danno da morte.
Stato
decisa il 2015-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635319-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In materia di responsabilità civile, il principio della "omnicomprensività" della liquidazione del danno non patrimoniale comporta l'impossibilità di duplicazioni risarcitorie del medesimo pregiudizio, ma non esclude, in caso di illecito plurioffensivo, la liquidazione di tanti danni quanti sono i beni oggetto di autonoma lesione, seppure facenti capo al medesimo soggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva liquidato unitariamente il danno non patrimoniale patito dai familiari delle vittima di un sinistro stradale, non attribuendo autonomo rilievo al danno da perdita del rapporto parentale e a quello alla salute psichica dagli stessi pure subito in conseguenza della morte del proprio congiunto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)