Sez. 5, Sentenza n. 19379 del 05/10/2005 (Rv. 585388 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria sui depositi bancari ex art. 7 del d.l. n. 333 del 1992 - Determinazione della base imponibile - Giacenza effettiva alla data del 9 luglio 1992 - Storno di somme con effetto retroattivo - Inopponibilità all'Amministrazione finanziaria.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema d'imposta straordinaria del sei per mille sui depositi bancari, istituita dall'art. 7 del d.l. n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992), ciò che rileva, ai fini della determinazione della base imponibile, è unicamente la situazione di giacenza effettiva alla data 9 luglio 1992, mentre non assume alcun rilievo la circostanza che detta giacenza fosse costituita, in parte, da somme che avrebbero dovuto essere trasferite su un altro conto corrente, e che sono state successivamente stornate con effetto retroattivo: se è vero, infatti, che nei rapporti tra la banca ed il correntista nulla impedisce di far retroagire lo storno alla data in cui l'operazione avrebbe dovuto essere effettuata, è anche vero, però, che tale effetto del contratto stipulato tra le parti non è opponibile all'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)