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Sez. 5, Sentenza n. 13208 del 16/07/2004 (Rv. 574642 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria sui depositi bancari ex art. 7 D.L. n. 333 del 1992 - Commisurazione alla disponibilità del correntista - Esclusione - Riferimento al saldo contabile - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574642-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposta straordinaria del 6 per mille sui depositi bancari, l'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in legge 8 agosto 1982 n. 359, nella ipotesi di conto corrente bancario, si ispira ai principi della oggettività del parametro di ragguaglio e della semplicità ed automaticità dell'accertamento e si riferisce esclusivamente al saldo contabile del conto alla data indicata del 9 luglio 1992. Tale saldo riflette, dunque, la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico e si distingue - in quanto tale - tanto dal saldo disponibile, individuabile, in ragione delle epoche di effettiva esecuzione, da parte della banca, degli incassi e delle erogazioni, quanto dal saldo per valuta, che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)