Sez. 1, Sentenza n. 368 del 19/04/1971 Ud. (dep. 29/07/1971) Rv. 118931 - 01
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA (ABERRATIO ICTUS) - UNICITA DEL REATO ABERRANTE - CASI IN CUI SUSSISTE.*
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA (ABERRATIO ICTUS) - UNICITA DEL REATO ABERRANTE - CASI IN CUI SUSSISTE.*
La unicita del reato aberrante e stata riconosciuta soltanto in relazione alla ipotesi prevista nel secondo comma dell'art 82 cod pen caratterizzata dalla realizzazione oltre che dell'offesa alla persona designata anche dell'offesa a persona diversa. Per tale ipotesi il legislatore ha voluto accogliere la teoria tradizionale della unicita sostanziale del reato creando una autonoma figura giuridica, nella quale l'offesa voluta e addebitata a titolo di dolo e quella cagionata per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione e addebitata a titolo di responsabilita obiettiva; e stabilendo che debba comminarsi la pena relativa al reato piu grave aumentata sino alla meta. Di unicita di reato invece non e possibile parlare quando il reato aberrante sia duplice o triplice e ciascun reato debba, ai fini dell'elemento psicologico, considerarsi, per la fictio iuris di cui all'art 82 comma primo, siccome commesso in danno della persona cui l'offesa era diretta. (V 111628, anno 1969 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)