Sez. 3 - , Sentenza n. 541 del 15/01/2020 (Rv. 656630 - 02)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Art. 2952, comma 4, c.c. – Sospensione del termine di prescrizione – Ambito di applicazione – Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
La sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., in caso di comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, riguarda unicamente la specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità civile. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della disposizione al termine di prescrizione dei diritti nascenti da contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)