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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17543 del 04/07/2018 (Rv. 649688 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questi proposta ex art. 2952, comma 4, c.c. - Diritto al rimborso in favore dell'assicurato - Prescrizione - Sospensione - Termine finale - Conclusione del procedimento diretto alla liquidazione del credito del terzo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649688-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, co. 4, c.c., l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 4, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)