diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 703 del 11/03/1966 (Rv. 321407 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - MODIFICAZIONI - DELLA NORMA DI DIRITTO INVOCATA - NON COSTITUISCE DOMANDA NUOVA.*
Stato
decisa il 1966-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321407-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - NOZIONE - MODIFICAZIONI - DELLA NORMA DI DIRITTO INVOCATA - NON COSTITUISCE DOMANDA NUOVA.*

Il mutamento della domanda, in termini che esulano dalla semplice modificazione, pienamente consentita, ricorre allorche vengono mutati il petitum e la causa petendi, in modo da introdurre nel processo un nuovo tema di indagine. Tale situazione non si verifica allorche si modifica la impostazione giuridica della domanda, come nel caso che a fondamento della pretesa risarcitoria, inizialmente basata sulla norma dell'art. 2043 cod.civ. si dia successivamente, nella comparsa conclusionale di primo grado o in appello, una piu specifica prospettazione, fondata sul disposto dell'art. 2051 cod.civ. relativo ai danni cagionati dalle cose in custodia. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)