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Sez. 3, Sentenza n. 5677 del 18/09/1986 (Rv. 448158 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO PROPOSTA DALL'ATTORE IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'OMESSA DECLARATORIA DI RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO PER DANNO DA COSE IN CUSTODIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448158-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO PROPOSTA DALL'ATTORE IN PRIMO ED IN SECONDO GRADO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELL'OMESSA DECLARATORIA DI RESPONSABILITÀ DEL CONVENUTO PER DANNO DA COSE IN CUSTODIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il danneggiato da un incidente stradale, che nelle fasi di merito abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (C.d. insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in Sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell'art. 2051 cod. civ. (danno cagionato da cosa in custodia). (V 703/66, mass n 321407; (Conf 490/79, mass n 369608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)